Il Decreto Legislativo 28/2011, entrato in vigore il 29 marzo 2011 in attuazione della Direttiva 2009/28/CE, ristruttura il futuro delle energie rinnovabili nel nostro paese, ridefininendo completamente i criteri di integrazione e i tempi delle rinnovabili negli edifici all'articolo 11 e nell'allegato 3.
Grazie a questa normativa, l'energia pulita deve infatti coprire una percentuale fissa (50%) dei consumi previsti di acqua calda sanitaria, più una percentuale variabile calcolata sulla somma dei consumi previsti per: acqua calda sanitaria + riscaldamento + raffrescamento. Inoltre anche la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio (o nelle relative pertinenze) è sottoposta a coefficienti variabili a seconda dei tempi di costruzione.
Per una maggiore comprensione, è stato predisposto un quadro di sintesi riepilogativo delle scadenze previste da tale decreto, consultabile nella sezione Allegati a sinistra unitamente al testo integrale del Decreto Legislativo 28/2011.
Il comma 4 dell'articolo 11 evidenzia che "gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. Per i medesimi impianti resta ferma la possibilità di accesso a fondi di garanzia e di rotazione".
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 28/2011 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.