Nell’ambito delle istanze di permesso di costruire o DIA o SCIA per interventi di nuova costruzione, ampliamenti, demolizione e ricostruzione, cambi di destinazione d’uso di edifici destinati ad ambienti abitativi, il progettista assevera che l’intervento è soggetto alla presentazione della valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del DPCM 05 dicembre 1997. 

Il Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose prevede all’art. 4 che, contestualmente alla presentazione di un progetto edilizio, per i suddetti interventi debba essere presentata idonea documentazione tecnica, firmata da un tecnico abilitato, di previsione del rispetto dei requisiti acustici passivi del progetto, individuando i materiali, gli spessori ed i criteri costruttivi necessari a garantire il conseguimento degli standards di isolamento acustico stabiliti dal decreto. L’art. 5 del medesimo regolamento prevede che nell’ambito dell’istanza di agibilità dell’immobile debba essere presentato il collaudo dei requisiti.
Il Comune è il soggetto tenuto a garantire l’applicazione del DPCM 05 dicembre 1997 ed è facoltà dello stesso definire le modalità con cui debba essere certificato l’avvenuto rispetto della normativa. Il Coordinamento Ambiente ha ritenuto utile, vista anche la molteplicità delle figure professionali (geometri, architetti, ingegneri, periti, ecc.) che possono redigere le relazioni di calcolo previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici, fornire indicazioni precise sui criteri e le modalità da seguire per la redazione delle relazioni previsionali e di collaudo.
Con Determinazione dirigenziale n. 4537 del 02 ottobre 2012 sono state approvate le linee guida per redazione delle relazioni di calcolo e di collaudo dei requisiti, al fine di uniformare il più possibile i contenuti delle stesse e agevolare le relative istruttorie tecniche da parte degli uffici.
E' possibile consultare e scaricare le linee guida nella sezione Allegati a sinistra.