Bicicletta elettrica o motorino?
Tra una bicicletta a pedalata assistita e un ciclomotore elettrico la differenza può essere molto sottile.
Per capire questa differenza basta chiedersi se la bici si muove anche senza pedalare.
Se il moto della bici non è legato a quello delle gambe, non siamo in sella ad una velocipede a pedalata assistita ma ad un ciclomotre elettrico.
Per guidare un ciclomotore (anche elettrico) è necessario il rispetto di formalità specifiche, come patente, casco, targa e copertura assicurativa, per essere garantiti in caso di incidente stradale.
Per l’art.50 del codice della strada:
“I velocipedi sono veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare”.

Questa tipologia di bicicletta mantiene la caratteristica di velocipede, ha un motore elettrico (di potenza max di 250 w) che non sostituisce il lavoro delle gambe ma le aiuta a fare meno fatica (assiste appunto chi pedala).
Il motorino ha quindi una funzione ausiliaria e non deve essere in funzione quando non si pedala, poiché serve solo a ridurre lo sforzo di chi pedala. Se si smette di pedalare o se il veicolo raggiunge i 25 Km/h il motore si ferma.
È possibile inoltre anche disattivare il motorino e utilizzare il veicolo come una semplice bici.
La bicicletta elettrica, per restare bicicletta, deve corrispondere ai requisiti della Direttiva Europea 2002/24/CE del 18.3.2002 adottata dal Ministero dei Trasporti con DM 31.1.2004.

Ha anch’essa un motorino elettrico che però funziona autonomamente ed indipendentemente dal fatto che si pedali o meno. Un vero e proprio acceleratore attiva il motore che funziona anche se non si pedala. Come potenza non deve rispettare il vincolo dei 250 w previsto per il precedente tipo di bici. Da notare che è considerata bicicletta a motore anche se il motore funziona sia come quello della bicicletta a pedalata assistita sia come motorino autonomo. L’impiego di tali biciclette è consentito solo all’interno di aree private, come ad esempio aree interne a capannoni industriali, parchi e giardini privati, saloni fiera, ecc. sono quindi escluse le vie di pubblico accesso e ove si dispiega la normale circolazione stradale, se sprovvisti della dotazione prevista per i ciclomotori (casco, assicurazione etc).

Differenze per il codice della strada
Per guidare i due mezzi illustrati sono richiesti diversi requisiti:
- per la bicicletta a pedalata assistita non sono richiesti particolari requisiti
- per la scooter elettrico, che funziona anche senza pedalare, serve il casco, l’assicurazione, la targa, il patentino o patente AM e il certificato di circolazione, quindi gli stessi requisiti di uno scooter.

Le sanzioni mimime per chi guida una bicicletta a motore pensando di
guidare una bicicletta elettrica possono essere:
- mancanza certificato di circolazione ed immatricolazione:
sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo,
sanzione pecuniaria euro 158,00 (art. 97 comma 7 CDS);
- mancata copertura assicurativa:
sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo,
sanzione pecuniaria euro 866,00 (art 193 commi 1 e 2 CDS);
- mancanza di targa:
fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni,
sanzione pecuniaria euro 79,00 (art. 97 comma 8 CDS);
- mancanza casco:
fermo amministrativo per 60 giorni,
sanzione pecuniaria euro 83,00 (art. 171 commi 1, 2, 3, CDS);
- mancanza patente:
fermo amministrativo per 3 mesi,
sanzione pecuniaria euro 5.100,00 (art. 116 comma 15 CDS).
In allegato l'articolo di una vicenda che ha visto come protagonista un anziano sanzionato perchè conduceva una bici con acceleratore.