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IMU - Esenzioni e Riduzioni

freccia arancione Esenzioni

 

Novità 2022
1) Esenzione IMU per gli immobili definiti “beni merce”:
come previsto dalla Legge n. 160/2019, art. 1, comma 751, dall’anno 2022 opera l’esenzione IMU per i c.d. “beni merce”, ossia per tutti i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.
2) Esonero per tutto il 2022 dal pagamento degli immobili censiti nella categoria catastale D/3 e destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, in base al disposto dell’art. 78, comma 1, lett. d) e art. 78 comma 3 del D.L. n. 104/2020 ( c.d. decreto Agosto).
3) Abitazione principale per coniugi residenti in Comuni diversi: il decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, coordinato con la Legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto una modifica alla L. 160/2019, art. 1, comma 741, lett. b), laddove definisce il concetto di abitazione principale nel caso di coniugi che possiedono immobili in Comuni diversi statuendo che l’immobile, eletto abitazione principale, debba essere scelto dai componenti del nucleo familiare. Tale scelta deve essere resa nota al Comune mediante la presentazione della dichiarazione IMU.

 

Esenzione terreni agricoli
I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli, sono esenti dal pagamento dell'IMU.
Sono parimenti esenti, indipendentemente dal requisito del proprietario, i terreni situati nelle frazioni di Moruri, Trezzolano e Cancello

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freccia arancione Riduzioni    

 

Uso gratuito
Per il proprietario che possiede un immobile che intende concedere in uso gratuito, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile qualora sussistano contemporaneamente tutti i seguenti requisiti (ulteriori dettagli nell'Informativa completa 2022):

  • grado di parentela tra comodante e comodatario in linea retta entro il 1° grado (genitori-figli)
  • il comodatario (utilizzatore) deve adibire l'alloggio come abitazione principale, ossia deve dimorare e risiedere all'interno dello stesso
  • il comodante deve avere una sola abitazione che concede in comodato ed eventualmente un'altra abitazione nella quale risiede e dimora (abitazione principale)
  • il comodante non deve possedere altri immobili abitativi in Italia oltre a quelli sopra indicati
  • entrambi gli immobili, ossia quello concesso in comodato e l'abitazione principale del comodante, devono essere ubicati nello stesso Comune
  • comodante e comodatario devono risiedere nello stesso comune
  • entrambi gli immobili non devono appartenere alle categorie catastali di lusso censite a catasto in categoria A1, A8, A9
  • il contratto di comodato deve essere registrato

 

Solo qualora ricorrano le anzidette condizioni, alla base imponibile, ridotta del 50%, si applicano le aliquote ridotte stabilite per l'uso gratuito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 3.2.2022. In assenza delle condizioni sopra descritte si applica l'aliquota ordinaria calcolata sulla base imponibile intera.

 

Immobili locati a canone concordato
Per gli immobili locati a canone concordato, con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 431/98 è prevista una riduzione al 75% dell'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune,

  • ordinaria (con inquilino non residente)
  • ridotta (con inquilino residente)

L'aliquota ridotta è riconosciuta in presenza di inquilino residente e dimorante nell'immobile locato (art. 2, comma 4, L. 431/98) e previa:

  • presentazione di dichiarazione ministeriale (art. 9, comma 8 del regolamento IMU) qualora non sia stata presentata dichiarazione sostitutiva o dichiarazione IMU negli anni precedenti e non siano variate le informazioni in precedenza fornite.
  • alla dichiarazione va allegata la copia del contratto di locazione per i contratti stipulati successivamente al 01.06.2017 e copia dell'attestato di rispondenza del canone di locazione (art. 9, comma 8 del regolamento IMU) in base al D.M. 16/01/2017 e all'accordo territoriale per i contratti a canone concordato sottoscritto dal Comune di Verona con le Associazioni di categoria. La dichiarazione va resa dopo la naturale scadenza del contratto oppure anticipatamente solo nel caso in cui il contratto cessi prima dei 5 anni previsti dal contratto sottoscritto. Non si deve presentare la dichiarazione IMU decorsi i primi due anni prima della proroga dei successivi tre.
    Contratti transitori o contratti per studenti universitari: entrambe le tipologie godono della riduzione al 75% dell'imposta determinata applicando l'aliquota ordinaria stabilita dal Comune. Anche in questi casi deve essere presentata la dicharazione IMU con allegata copia del contratto e copia dell'attestato di rispondenza del canone di locazione (art. 9, comma 8, del regolamento IMU) in base al D.M. 16/01/2017 e all'accordo territoriale sottoscritto dal Comune di Verona con le Associazioni di categoria. 
     

Fabbricati di interesse storico o artistico
Per gli immobili, rientranti nella definizione di bene culturale dettata dall’art. 10 del D.Lgs 42/2004 (vincolo diretto), la base imponibile è determinata come segue:

  • Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore relativo alla categoria catastale dell’immobile x 50%
     

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili 
Per gli immobili di fatto non utilizzati la base imponibile è ridotta del 50%, a condizione che l’inagibilità o l’inabitabilità sia accertata con perizia a carico del proprietarioda allegare alla dichiarazione ministeriale IMU. L'attestazione deve contenere le seguenti informazioni:

  • riferimenti anagrafici, comprensivi di codice fiscale del proprietario
  • riferimenti catastali dell'immobile interessato dalle opere
  • illustrazione dei lavori effettuati che devono rispondere ai criteri di cui all'art. art. 3, c. 1, lett. b) del DPR DPR 6/06/2001 n. 380 e s.m.
  • la data di inizio e di fine lavori
  • documentazione fotografica relativa alla condizione dell'immobile in periodo antecedente la realizzazione dei lavori .
    Per ulteriori informazioni si suggerisce la lettura dell'informativa 2022, pubblicata alla pagina dedicata alle informazini generali, e del regolamento IMU.
     

Pensionati esteri
Per il solo anno di imposta 2022, per effetto della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, c.d. Legge di bilancio 2022, è prevista la riduzione al 37,5% (anziché al 50% prevista nel 2021 dal comma 48, dell’art. 1, della Legge n. 178/2020) dell'imposta dovuta sull'immobile del soggetto residente all’estero e titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Tale agevolazione trova applicazione esclusivamente a favore di una sola unità immobiliare a uso abitativo, purché essa sia posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Nota bene: A) il contribuente può anche non essere cittadino italiano (tesi Mef risposte a Telefisco il 28/01/2021); B) la pensione deve essere maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e non è pertanto ammessa la pensione autonoma estera.

 

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Informazioni e contatti

 

Direzione Tributi e Riscossioni
Via Adigetto 10 - 37122 Verona
tel. 045 8079563 il lunedì, il mercoledì dalle 10,00 alle 12,30 e il martedì , il giovedì dalle 15,00 alle 16,30 
 

  1. indirizzo di posta certificata:
    imu.tasi@pec.comune.verona.it
    Gli allegati devono essere esclusivamente in formato pdf

  2. bacheca messaggi Link Mate
    disponibile accedendo allo sportello interattivo per comunicare situazioni dalle quali possa derivare una variazione al calcolo dell'imposta

  3. servizio postale
    alla Direzione Tributi e Riscossioni
    Via Adigetto, 10 - 37122 Verona
     
  4. consegna a mano: la documentazione può essere protocollata anche recandosi di persona presso lo sportello Protocollo (Palazzo Barbieri - Piazza Bra 1 - piano terra - atrio ingresso - lato destro)

 




Ultimo aggiornamento: 02 febbraio 2023

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