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PUBBLICITA' - CUP Canone Unico Patrimoniale - Domanda di autorizzazione, Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e Dichiarazione

freccia arancione Domanda di autorizzazione e Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

1. L’installazione di cartelli pubblicitari è soggetta ad autorizzazione espressa. La domanda deve essere presentata da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. tramite la modulistica della procedura informatica dalle imprese, individuali o collettive, iscritte alla Camera di Commercio, completa della documentazione indicata sull’apposito modulo reperibile sul portale “Impresainungiorno” per il rinnovo delle autorizzazioni, per il subentro nelle autorizzazioni e per l’installazione, lo spostamento e la variazione di un cartello pubblicitario.
Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e completo della necessaria documentazione in esso elencata.
 
L’assegnazione di nuova superficie espositiva, ove disponibile, avviene esclusivamente tramite apposita procedura indetta dall’Amministrazione Comunale.
 
L’autorizzazione è nominativa. Il sub-ingresso nella titolarità dell’autorizzazione avviene previa presentazione della domanda nei casi previsti dalla legge (L. 310/93).
La domanda di sub-ingresso deve contenere la dichiarazione, redatta ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, che il mezzo pubblicitario è conforme a quello autorizzato, alle norme contenute nel vigente Regolamento e alle norme del Dlgs 30 Aprile 1992, n. 285 e del relativo Regolamento attuativo.
 
Per la modifica strutturale, tipologica, dimensionale o per lo spostamento dei mezzi pubblicitari, deve essere presentata apposita istanza in bollo con esclusione della documentazione già in atti alla precedente domanda di autorizzazione.
 
2. L’installazione di insegne di esercizio, di mezzi pubblicitari e di targhe professionali nella sede dell’attività cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa, è soggetta alla presentazione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività). Per presentare la SCIA si utilizza esclusivamente la modulistica della procedura informatica completa della documentazione indicata sull’apposito modulo reperibile sul portale “Impresainungiorno”. Il modulo prescelto deve essere compilato in ogni sua parte e completo della necessaria documentazione in esso elencata. Qualora l’intervento ricada in zona o su edificio vincolati, si rimanda alle disposizioni contenute negli artt.34 e 35 del Regolamento Comunale Canone Unico Patrimoniale.
 
La mancanza della documentazione essenziale per poter effettuare l’istruttoria o dell’autorizzazione paesaggistica se dovuta e/o dell’autorizzazione della Soprintendenza se dovuta, comporta l’irricevibilità della SCIA e la necessità di invio di una nuova SCIA, completa di quanto mancante.
 
La modifica dei mezzi esposti comporta la presentazione di una nuova SCIA.
La modifica della titolarità dell’attività (o sub-ingresso) comporta la presentazione di una nuova SCIA, anche se i mezzi esposti rimangono invariati.
 
Fatti salvi i casi in cui norme di legge o di Regolamento prevedano l’obbligatorietà della gestione digitale dei procedimenti, ulteriori casi nei quali è obbligatoria la presentazione della SCIA in esclusiva modalità digitale verranno stabiliti con determinazione dirigenziale, che fisserà altresì gli standard tecnici e le relative modalità di presentazione anche ai fini della ricevibilità della stessa.
 
3. Sono fatti salvi i diritti di terzi, da far valere nelle sedi previste.
 

 freccia arancione Casi di esenzione dall'autorizzazione o dalla SCIA

Non sono soggette ad autorizzazione o SCIA le seguenti forme pubblicitarie:
 
a) pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o allaprestazione di servizi, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne diesercizio a carattere permanente, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascunavetrina o ingresso;
 
b) avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o inmancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
 
c) avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili su cuisono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 
d) le locandine;
 
e) l’esposizione provvisoria di locandine ed altri manufatti di propaganda di cui all'art.45 comma 3;
 
f) i listini prezzi ed i menù, la cui esposizione sia obbligatoria secondo la normativa vigente, qualora non superino il mezzo metro quadrato;
 
g) manifesti ed avvisi di natura politica o culturale, di superficie non superiore a unmetro quadrato, posti su automezzi;
 
h) tutti i casi relativi alla distribuzione di volantini di natura politica, culturale, sociale;
 
i) stendardi richiesti dagli Uffici Comunali, da collocare in Centro Storico, secondo le tipologie e le ubicazioni individuate dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari per la promozione di attività e per eventi che rivestono carattere di pubblico interesse, con la presenza o meno di sponsor commerciali, previa richiesta al
competente ufficio comunale che valuta la disponibilità degli spazi. In presenza di sponsor è comunque dovuta la presentazione della dichiarazione accompagnata dall’attestazione di pagamento del Canone;
 
j) pubblicità, non visibile dall’esterno, effettuata all’interno di stadi, impianti sportivi e ricreativi in genere, cinema, stazioni dei servizi pubblici di trasporto pubblico di ogni genere e centri commerciali. E’ comunque dovuta la presentazione della dichiarazione accompagnata dall’attestazione di pagamento del Canone, qualora la pubblicità non rientri nelle fattispecie di esenzione;
 
k) l’esposizione temporanea della pubblicità relativa a vendite promozionali o straordinarie, che non superi complessivamente la superficie di tre metri quadrati per ciascuna vetrina o ingresso. E’ comunque dovuta, corredata dal bozzetto del messaggio pubblicitario con relative misure, la presentazione della dichiarazione accompagnata dall’attestazione di pagamento del Canone, qualora la pubblicità non rientri nelle fattispecie di esenzione.

 

 freccia arancione Dichiarazione

 1. Non sono soggette ad autorizzazione ma a dichiarazione (MODUOLO 38 - Dichiarazione fiscale mezzi pubblicitari) , oltre alle fattispecie indicate negli altri articoli del  Regolamento comunale Canone Unico Patrimoniale, anche le seguenti tipologie di pubblicità temporanea:

 

a) pubblicità effettuata sulle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi con esposizione di materiale pubblicitario di superficie non superiore a mezzo mq. per vetrina o ingresso; per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d’ingresso relativamente l’attività svolta all’interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’inizio della predisposizione degli spazi nei quali veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l’anno;
 
b) esposizione di locandine; è facoltà dell’Ufficio Tributi prevedere la timbratura delle singole locandine;
 
c) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata nei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
 
d) pubblicità su veicoli; per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli la dichiarazione va presentata: per la pubblicità all’esterno di automezzi ad uso trasporto pubblico al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e/o per la pubblicità all’esterno di automezzi ad uso privato al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo e l’attestazione del versamento del Canone dovuto;
 
e) pubblicità effettuata con veicoli di qualsiasi specie (camion vela ecc.) fatte salve le limitazioni previste in materia dal vigente Dlgs 30 Aprile 1992, n. 285, e la pubblicità sui veicoli adibiti a trasporto di linea;
 
f) pubblicità fonica.
 
2. La dichiarazione, deve essere presentata almeno il giorno prima della diffusione del messaggio pubblicitario all’Ufficio competente mentre per quella annuale entro il 31 dicembre dell’anno precedente, utilizzando l’apposito modello messo a disposizione dal Comune; il funzionario incaricato, constatata la validità della comunicazione/dichiarazione, quantifica il Canone dovuto e lo comunica al dichiarante e solo dopo averne ricevuta attestazione di pagamento rilascia copia debitamente timbrata e vistata. La copia rilasciata dovrà essere esibita su richiesta degli addetti alla vigilanza e sostituisce a tutti gli effetti l’autorizzazione.
 
3. Costituisce pregiudiziale causa ostativa l’esistenza di morosità definitivamente accertata del richiedente nei confronti del Comune per debiti tributari, patrimoniali e per debiti derivanti dall’irrogazione di sanzioni amministrative. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda al versamento delle rate concordate nell’osservanza del piano stabilito. In caso di diniego al rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.
 
4. E’ considerata abusiva la pubblicità soggetta a dichiarazione senza il contestuale versamento del Canone dovuto in ragione delle varie tipologie di diffusione dichiarate.

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