Dal 1° gennaio 2020 la TASI è stata abolita per effetto della legge n.160 del 27.12.2019.
Per ogni informazione inerente l'anno 2020, si rinvia alle pagine IMU

In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del tributo si può evitare l'applicazione della sanzione "ordinaria", pari al 30% dell’importo irrogata nel caso di emissione di avviso di accertamento, se si regolarizza spontaneamente la violazione commessa, a condizione che la violazione stessa non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13 del D.Lgs 472/97 e s.m.).
Il contribuente presenta all’ufficio tributi la comunicazione dell'avvenuta applicazione del ravvedimento, allegando copia del modello F24 utilizzato.
Le modalità di calcolo sono le seguenti:
- Ravvedimento sprint
Entro 14 giorni dal termine previsto per il versamento dell'imposta
sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo e interessi legali annui (v. tabella interessi) calcolati sull'imposta in proporzione ai giorni di ritardo intercorsi tra la data di scadenza del versamento e la data in cui viene effettualto il versamento
- Ravvedimento breve
Entro 30 giorni dal termine previsto per il versamento dell'imposta
sanzione del 1,5% e interessi legali annui (v. tabella interessi) calcolati sull'imposta in proporzione ai giorni di ritardo intercorsi tra la data di scadenza del versamento e la data in cui viene effettualto il versamento
- Ravvedimento medio
Entro 90 giorni dal termine previsto per il versamento dell'imposta
sanzione del 1,67% interessi legali annui (v. tabella interessi) calcolati sull'imposta in proporzione ai giorni di ritardo intercorsi tra la data di scadenza del versamento e la data in cui viene effettualto il versamento
- Ravvedimento lungo
Entro 1 anno dal termine previsto per il versamento dell'imposta
sanzione del 3,75% interessi legali annui (v. tabella interessi) calcolati sull'imposta in proporzione ai giorni di ritardo intercorsi tra la data di scadenza del versamento e la data in cui viene effettualto il versamento
- Ravvedimento entro 2 anni
Entro 2 anni dal termine previsto per il versamento dell'imposta
sanzione del 4.29% interessi legali annui (v. tabella interessi) calcolati sull'imposta in proporzione ai giorni di ritardo intercorsi tra la data di scadenza del versamento e la data in cui viene effettualto il versamento
- Ravvedimento oltre 2 anni
Oltre 2 anni dal termine previsto per il versamento dell'imposta
sanzione del 5,00% interessi legali annui (v. tabella interessi) calcolati sull'imposta in proporzione ai giorni di ritardo intercorsi tra la data di scadenza del versamento e la data in cui viene effettualto il versamento
Interessi percenutali dal 2015 ad oggi
- 0,20% dal 01.01.2016 al 31.12.2016 ( D.M. Economia 11.12.2015)
- 0,10% dal 01.01.2017 al 31.12.2017 ( D.M. Economia 07.12.2016)
- 0,30% dal 01.01.2018 al 31.12.2018 ( D.M. Economia 13.12.2017)
- 0,80% dal 01.01.2019 al 31.12.2019 ( D.M. Economia12.12.2018)
- 0,05% dal 01.01.2020 al 31.12.2020 ( D.M. Economia 12.12.2019)
- 0,01% dal 01.01.2021 al 31.12.2021 ( D.M. Economia 11.12.2020)
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Informazioni e contatti
Direzione Tributi e Riscossioni
Via Adigetto 10 - 37122 Verona
tel. 045 8079563 il lunedì, il mercoledì dalle 10,00 alle 12,30 e il martedì , il giovedì dalle 15,00 alle 16,30
- indirizzo di posta certificata:
imu.tasi@pec.comune.verona.it
Gli allegati devono essere esclusivamente in formato pdf - bacheca messaggi Link Mate
disponibile accedendo allo sportello interattivo per comunicare situazioni dalle quali possa derivare una variazione al calcolo dell'imposta - servizio postale
alla Direzione Tributi e Riscossioni
Via Adigetto, 10 - 37122 Verona
- consegna a mano: la documentazione può essere protocollata anche recandosi di persona presso lo sportello Protocollo (Palazzo Barbieri - Piazza Bra 1 - piano terra - atrio ingresso - lato destro)
Ultimo aggiornamento: 02 febbraio 2023