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Prestazione energetica nell'edilizia

Dal 4 agosto 2013 è in vigore la Legge 3 agosto 2013, n.90 di conversione del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia. Il provvedimento, che si applica all’edilizia pubblica e privata, ha apportato alcune modifiche al testo di riferimento in tema di efficienza energetica, il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192. edificio verde

Queste le tematiche affrontate:

EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO
A partire dal 1 gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero. La disposizione è anticipata al 31 dicembre 2018 per gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di quest’ultime, compresi gli edifici scolastici. Con il termine edifici ad energia quasi zero si intendono edifici ad altissima prestazione energetica, con un fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo e coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta “in situ”.

PIANO DI AZIONE
Entro il 31 dicembre 2014 è definito il Piano d’azione per la promozione e la diffusione degli edifici a energia quasi zero. Il Piano comprenderà i seguenti elementi:
a) l’applicazione della definizione di edifici a energia quasi zero alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del consumo di energia primaria, espresso in kWh/m² anno;
b) le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo previste per promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese le informazioni relative alle misure nazionali previste per l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;
c) gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015.
 
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
certificazione energeticaL'attestato di certificazione energetica degli edifici è ora denominato attestato di prestazione energetica. Si tratta di un documento rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica. Ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.
 
Rilascio dell’attestato:
Per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario deve essere prodotto a cura del proprietario dell'immobile. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore. Inoltre, nei contratti di vendita, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o nuovi contratti di locazione, deve essere inserita un’apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla prestazione energetica degli edifici. L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.  
Il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime. In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio, producendo l'attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.
 
Anche gli annunci di vendita o di locazione, su tutti i mezzi di comunicazione commerciali, dovranno riportare l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.
 
 
SANZIONI
L’art. 12 del D.L. 63/2013 ha sostituito completamente l’art. 15 del D.Lgs. 192/2005, in tema di sanzioni:
 
- nel caso di mancato rispetto degli schemi, delle modalità e delle metodologie previste dal D.L. 63/2013 nel rilascio della relazione tecnica o dell’attestato di prestazione energetica degli edifici, il professionista qualificato è punito con una sanzione amministrativa da 700 a 4.200 euro;
- in caso di omessa presentazione dell'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, il direttore lavori è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro;
 
- il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro;
- l'operatore incaricato del controllo e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico, è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro;
 
- in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro;
- in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro;
- in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa da 300 a 1.800 euro;
- in caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro.
 
 
DETRAZIONI FISCALI
Sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti spetta una detrazione del 65%.
Per informazioni più dettagliate, è possibile consultare le pagine dell’Agenzia delle Entrate dedicate a questi temi:

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