Ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si rendono noti gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dei soggetti interessati in un procedimento amministrativo e nei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli.
Contro il provvedimento conclusivo del procedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al
entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza ai sensi dell’art. 41 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo).
Ai sensi dell’art. 120, comma 5, del Codice del processo amministrativo, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, il termine per il ricorso è di 30 giorni.
Lo stesso termine di ricorso si applica inoltre, per i provvedimenti inclusi nell’elenco di cui all’art. 119 del Codice del processo amministrativo, in materia di rito abbreviato comune a determinate materie (es.: le procedure di occupazione e di espropriazione destinate alle opere pubbliche o di pubblica utilità).
In alternativa è ammesso altresì ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento ai sensi degli artt. 8 e 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Ulteriori casi:
- ricorso avverso il silenzio
Ai sensi dell’art. 117 del Codice del processo amministrativo, è proposto, anche senza previa diffida, con atto notificato all'Amministrazione e ad almeno un controinteressato nel termine fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre 1 anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.
- ricorso in materia di accesso
Ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo il ricorso è proposto entro 30 giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.
Provvedimenti in autotutela
In caso di sopravvenute ragioni di interesse pubblico, di differente valutazione dell’interesse pubblico originario, di mutamenti delle condizioni di fatto o di diritto connesse al provvedimento conclusivo del procedimento, nonché in tutte le ipotesi di cui al vigente Capo IV bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nell’interesse ad una corretta attuazione delle funzioni pubbliche e tenuto adeguato conto della sfera giuridica dei privati, restano esperibili gli ordinari rimedi di autotutela da parte dell’Amministrazione (sospensione dell’efficacia o dell’esecuzione, revoca o annullamento del provvedimento, ecc.).
Intervento del sostituto
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=36225&tt=verona