Orari di apertura al pubblico
mercoledì ore 9 - 13 previo appuntamento
Presupposti per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale
Il presupposto del Canone è:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Verona e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Verona, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
L’applicazione del Canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l’applicazione del Canone dovuto per le occupazioni, limitatamente alla misura di superficie comune ad entrambi i presupposti, sicché nel caso in cui l’occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico, al netto di quella dell’impianto pubblicitario, sarà comunque soggetta al Canone, secondo le tariffe per l’occupazione, mentre la superficie comune sarà soggetta al Canone secondo le tariffe per la diffusione dei messaggi pubblicitari.
In caso di manifestazioni gli organizzatori/concessionari hanno l’obbligo di specificare la presenza o meno della componente pubblicitaria.

per “diffusione di messaggi pubblicitari” si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso tramite impianti e mezzi pubblicitari, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, intendendosi come tali quelli comunque accessibili, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al Regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritto ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi; nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.
Si considerano rilevanti ai fini della debenza del Canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall’art.47 del DPR 495/1995 (DPR 495/92 e successive modificazioni).
Quali soggetti devono pagare il Canone Unico Patrimoniale
Il Canone è dovuto al Comune di Verona dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido con il titolare dell’autorizzazione, ovvero con colui che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario, il soggetto pubblicizzato.
Nell’ipotesi di occupazione e/o diffusione di messaggio abusivo anche tramite pubbliche affissioni, i soggetti summenzionati sono tenuti a versare l’indennità di cui all’art. 90 del Regolamento Comunale del Canone Unico Patrimoniale.
Nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari per i quali ai sensi del Regolamento è sufficiente la dichiarazione; il soggetto tenuto al versamento del Canone è il dichiarante da intendersi come soggetto autorizzato e ciò quand’anche dovesse cedere la disponibilità dello spazio pubblicitario ad altro soggetto.
Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento dell’indennità e delle sanzioni.
Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell’obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall’articolo 1292 del codice civile.
In caso di occupazione o diffusione relative ad un condominio, compete all’amministratore l’obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art.1131 c.c.) del condominio.
Riferimenti legislativi
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