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PUBBLICITA' - CUP Canone Unico Patrimoniale - Riduzioni ed Esenzioni

freccia arancione Riduzioni 

Ai sensi dell'art. 82 del Regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizioni pubblicitaria sono previste le seguenti riduzioni della tariffa standard di legge per la diffusione di messaggi pubblicitari:

 

80% per le “Botteghe Storiche”, ubicate nel Centro Storico (ambito del P.A.T.ATO 01), individuate dal Regolamento in materia e con decorrenza dall’annosuccessivo al loro riconoscimento;

50% per le “Botteghe Storiche”, ubicate nei Centri storici minori (ambito del P.A.T. tav. 4/b) e nelle restanti aree del territorio, individuate dal Regolamento in materia e con decorrenza dall’anno successivo al loro riconoscimento;
 
90% per pubblicità relativa a cartelli ed altri mezzi pubblicitari che reclamizzano, ai fini della compravendita e/o della locazione, gli interventi edilizi previsti all’art. 3 comma 1 lett. c) d) e) f) del DPR 06 giugno 2001 n. 380, su fabbricati e/o unità immobiliari, realizzati con criteri di sostenibilità ambientale e risparmio energetico, a condizione che i titolari delle imprese edili abbiano conseguito l’apposito “Attestato protocollo ITACA” dall’Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale (I.T.A.C.A. – associazione tra Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano) attraverso la prassi di riferimento UNI/PdR 13.0:2015;
 
90% per l’esposizione di zerbini con scritte pubblicitarie;
 
Nella misura massima del 90% nel caso di contratti di sponsorizzazione finalizzati sia alla realizzazione di opere pubbliche che a lavori di restauro e manutenzione di immobili di proprietà comunale, la cui convenzione preveda il diritto di sfruttare spazi per fini pubblicitari. Tale riduzione è applicabile a condizione che la realizzazione di opere pubbliche ed i lavori di restauro e manutenzione di immobili di proprietà comunale siano inseriti nel bilancio triennale e nell’elenco annuale di competenza. Per i lavori di restauro e manutenzione di immobili di proprietà comunale, sottoposti alla tutela ed ai vincoli di cui al Dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, si fa riferimento alle disposizioni normative del Dlgs n. 50 del 19 aprile 2016 - Codice dei Contratti Pubblici, al D.M. 19 dicembre 2012 ed alla Direttiva Generale MiBAC del 18 gennaio 2013. Gli uffici che hanno curato il bando e l’affidamento delle opere rilasciano una attestazione dalla quale risulti il vantaggio per l’A.C. a concedere tale riduzione a fronte dell’importo finanziato con la sponsorizzazione nonché la percentuale di riduzione proposta.
 
50% per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 
50% per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria,culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 
50% per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficienza;
 
50% per la pubblicità delle attività organizzate da terzi sulla base di concessione di servizio da parte dell’Amministrazione Comunale o di patti di sussidiarietà, nei limiti della diretta funzionalità alle attività medesime, nel caso in cui la stessa comprenda marchi di eventuali sponsor di natura commerciale, a condizione che lo spazio riservato agli sponsor sia pari od inferiore al 10% dello spazio totale.

       

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freccia arancione Esenzioni 

Ai sensi dell'art. 83 del Regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizioni pubblicitaria, sono esenti dal Canone Unico Patrimoniale: 

 

  • i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  • i messaggi pubblicitari esposti all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall’impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all’esterno delle stazioni stesse o lungo l’itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  • le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  • le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; le singole insegne unitarie riportanti sia i dati necessari per l’individuazione dell’esercizio sia il marchio o il nome di un prodotto (cosiddette “insegne miste”, es: “bar sport/caffè”) sono assimilate a quelle d’esercizio purché il prodotto o il marchio reclamizzato sia riconducibile all’attività esercitata e sempre che il soggetto passivo del relativo Canone (e poi dell’eventuale esenzione) sia il titolare dell’esercizio e non il produttore dei beni o dei servizi; gli ulteriori e distinti mezzi pubblicitari esposti in aggiunta a quelli d’esercizio, contenenti il solo marchio o la sola indicazione dei prodotti commercializzati, non sono considerati insegne d’esercizio e non sono pertanto passibili d’esenzione, salvo il caso in cui l’esposizione di un mezzo avente tali caratteristiche non costituisca l’unico strumento identificativo dell’esercizio interessato e svolga pertanto, anche se indirettamente, la funzione principale d’indicare il luogo ove si realizza l’attività economica; anche in questo caso, ai fini dell’esenzione, valgono ovviamente (oltre al non superamento dei 5 mq. di superficie) le limitazioni precedentemente indicate per le cosiddette “insegne miste”, ovvero marchio o indicazione del prodotto riconducibili all’attività esercitata e soggettività passiva del titolare. Sono considerate insegne d’esercizio anche quelle apposte per l’individuazione dei negozi in “franchising” e simili (“concessionari monomarca”) nonché le insegne recanti il logo delle società petrolifere e finalizzate a contraddistinguere le stazioni di servizio dei distributori di carburanti.
    Nel caso in cui (come per Banche, Assicurazioni, ecc.), oltre all’unità principale o alla sede, esistano unità secondarie (filiali o esercizi ubicati in luoghi diversi dalla sede o dall’unità principale), l’esenzione in oggetto si applica considerando ogni singolo punto di vendita o di produzione di beni o servizi; di conseguenza, le insegne da prendere in considerazione ai fini del computo della superficie complessiva da esentare sono tutte quelle d’esercizio installate presso ogni singola “unità operativa”;
  • le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
    1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
    2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
    3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
  •  le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell’indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell’impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
  •  i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione nonché la pubblicità commerciale effettuata mediante proiezioni all’interno delle sale cinematografiche;
  • i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 90 della legge 289/2002, rivolti all’interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti; 
  • i mezzi pubblicitari inerenti all’attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l’attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all’attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  • la pubblicità relativa alle attività esercitate in centri polifunzionali così come definiti nell’art. 14 del Regolamento per l’insediamento delle attività commerciali approvato con deliberazione consiliare 25 febbraio 2000, n. 8, in conformità a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. a) del Dlgs 31.3.1998, n. 114;
  • la pubblicità per le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune purché prive di sponsorizzazioni; 
  • la pubblicità effettuata dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS costituite ai sensi del Dlgs n. 460/97 e successive modificazioni) e Organizzazioni del Terzo Settore per le loro attività, purché priva di sponsorizzazioni; 
  • la diffusione di messaggi pubblicitari per le attività economiche, con comprovato danno al fatturato, ubicate nell’area di cantieri aperti per la realizzazione di opere pubbliche o parcheggi pertinenziali con durata superiore ai sei mesi; per beneficiare dell’esenzione l’utente dovrà presentare istanza scritta e motivata. E’ soggetta alla medesima esenzione, per il periodo di durata dei lavori, l’esposizione di ulteriori insegne di esercizio con superficie complessiva fino a mq. 5, in aggiunta a quelle già presenti, ma non visibili per la presenza del cantiere, sempre nel rispetto delle norme del Dlgs 30 Aprile 1992, n. 285 e previa presentazione della SCIA di cui all’ art. 28 del presente Regolamento; 
  • gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; 
  • la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; 
  • la pubblicità esposta all’interno delle vetture ferroviarie, degli aerei, delle navi e dei battelli relativi al trasporto pubblico; 
  • l’esposizione di sole immagini, disegni e/o fotografie raffiguranti i prodotti venduti e/o l’attività svolta nella sede in cui sono esposte, qualora gli stessi non riportino e non siano completati da scritte pubblicitarie, marchi, loghi, etc. e pertanto svolgono una funzione puramente decorativa; 
  • le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie; 
  • la pubblicità delle attività organizzate da terzi sulla base di concessione di servizio da parte dell’Amministrazione Comunale o di patti di sussidiarietà, nei limiti della diretta funzionalità alle attività medesime, e purché priva di messaggi pubblicitari di carattere commerciale.

Resta impregiudicata l’applicazione del Canone relativamente alla componente dell’eventuale occupazione del suolo pubblico, se soggetta.

 

 

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